

Architetto ENRICO CASTIGLIONI
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STUDIO TECNICO
Sicurezza in Cantiere
Lo studio Tecnico Castiglioni è formato da affermati professionisti che garantiscono la realizzazione di qualsiasi opera edile in conformità alle vigenti normative in merito alla sicurezza dei cantieri, sollevando il committente da qualsiasi onere, responsabilità penale ed amministrativa o sanzione pecuniaria attribuitegli dalla legislazione vigente.
Spesso infatti il committente non considerando che proprio da egli possa dipendere la sicurezza del relativo cantiere, ignorando le pesanti responsabilità, anche penali a cui per legge va incontro.
Il Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni (noto come “Testo unico sulla sicurezza”), con successive modifiche ed integrazioni, mira alla eliminazione o alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori in genere.
La legge, per i cantieri edili, mette in “prima linea” il committente in quanto, essendo soggetto influente nelle scelte e nell’aspetto economico dell’intervento, condiziona evidentemente la vita del cantiere.
Campo di applicazione della normativa
Il decreto legislativo n°81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento al titolo IV°, va applicato ogni qualvolta si programmi l’esecuzione di un’opera edile o di ingegneria civile.
Alcuni esempi:
Chi è il committente?
Il committente viene definito dal decreto legislativo n°81/2008, come “…soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione …”.
Assume automaticamente la funzione di committente chi (per esempio):
Quali sono gli obblighi del coordinatore per la sicurezza?
Il coordinatore deve essere in possesso di un adeguato titolo di studio (geometra, perito industriale, ingegnere, architetto, dottore forestale, geologo, ecc.) e di una specifica abilitazione che si fonda sull’esperienza e sul superamento di un impegnativo percorso formativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in edilizia, oltre ad un aggiornamento periodico obbligatorio.
Il committente deve accertare tali requisiti. Il coordinatore affianca il committente durante l’intera fase di progettazione elaborando un progetto della sicurezza dell’opera - il Piano di Sicurezza e di Coordinamento - ed un fascicolo per le future manutenzioni - il Fascicolo Tecnico - nonché durante l’esecuzione dell’opera, con una sorta di Direzione Lavori della sicurezza, che gli consente di verificare l’applicazione delle procedure di sicurezza programmate a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Il progetto della sicurezza elaborato dal coordinatore non è solo un’analisi dei rischi dell’opera e del cantiere, ma anche un insieme di disposizioni che impongono alle imprese esecutrici l’adozione di misure di prevenzione e protezione a favore degli operai, che vanno conosciute per tempo.
Spetterà successivamente alle imprese prendere atto, nella formulazione delle proprie scelte operative, delle prescrizioni fissate dal coordinatore.
La figura del coordinatore è quindi molto importante nella gestione complessiva del cantiere e perciò il committente deve comunicare alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore in modo che venga anche accuratamente riportato sul cartello di cantiere.
Proprio per la sua responsabilità di programmatore e controllore della sicurezza, la figura del coordinatore va notificata ai soggetti esecutori e resa pubblica agli stessi organi di vigilanza e ai terzi anche con il cartello
di cantiere.
Il coordinatore garantisce infatti il committente nella misura in cui esercita correttamente le sue funzioni. Perciò il committente deve esercitare un controllo sul suo operato, anche “prendendo in considerazione” i documenti prodotti e controllando la sua presenza in cantiere durante la costruzione dell’opera.
Anche per questo la figura del Coordinatore non va scelta su basi speculative, bensì di competenza e serietà professionale.
Egli dovrà verificare attentamente l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Questa verifica viene effettuata principalmente attraverso il controllo della seguente documentazione:
Per le imprese
Per i lavoratori autonomi (soggetti privi di lavoratori subordinati)
Il coordinatore della sicurezza richiede inoltre alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo dei dipendenti distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Prima dell’inizio dei lavori, il coordinatore della sicurezza deve informare gli organi di vigilanza (Direzione Provinciale del Lavoro ed Azienda per i Servizi Sanitari) del prossimo allestimento di un cantiere, inviando la notifica preliminare (ad esclusione di alcuni casi da valutare).
Successivamente il committente deve trasmettere alla Amministrazione che ha rilasciato il titolo a costruire (di solito il Comune) i seguenti documenti:
L’efficacia del titolo che abilita alla costruzione dell’opera viene sospesa in assenza di:
La legge consente che il committente trasferisca i suoi obblighi e le conseguenti responsabilità, parzialmente o totalmente al Responsabile dei Lavori Il passaggio dei poteri è una fase delicata che va gestita con attenzione.
Il Committente può farsi sostituire?
Il passaggio dei poteri è una fase delicata che va gestita con attenzione.
Si ritiene che l’incarico, o delega, debba essereeffettuato fino dal momento dell’incarico del progettista dell’opera e osservi i seguenti caratteri essenziali:
Si ribadisce infine, come cita l’art. 93, comma 1 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che:
“...Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori…” quindi compiti e responsabilità vanno
chiaramente individuati.
Tre principi essenziali per garantire la realizzazione dell’opera in sicurezza: