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Sicurezza in Cantiere


Lo studio Tecnico Castiglioni è formato da affermati professionisti che garantiscono la realizzazione di qualsiasi  opera edile in conformità alle vigenti normative in merito alla sicurezza dei cantieri, sollevando il committente da qualsiasi onere, responsabilità penale ed amministrativa o sanzione pecuniaria attribuitegli dalla legislazione vigente.

Spesso infatti il committente non considerando che proprio da egli possa dipendere la sicurezza del relativo cantiere, ignorando le pesanti responsabilità, anche penali a cui per legge va incontro.
Il Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni (noto come “Testo unico sulla sicurezza”), con successive modifiche ed integrazioni, mira alla eliminazione o alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori in genere.
La legge, per i cantieri edili, mette in “prima linea” il committente in quanto, essendo soggetto influente nelle scelte e nell’aspetto economico dell’intervento, condiziona evidentemente la vita del cantiere.


Campo di applicazione della normativa
Il decreto legislativo n°81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento al titolo IV°, va applicato ogni qualvolta si programmi l’esecuzione di un’opera edile o di ingegneria civile.
Alcuni esempi:

  • tinteggiatura interna o esterna di alloggio o di fabbricato;
  • ripassatura o rifacimento manto di copertura, anche piccola;
  • manutenzione o sostituzione di pluviali o di grondaie;
  • ripristino di intonaci o posa di cappotto isolante;
  • rifacimento di un bagno;
  • pavimentazione del giardino o realizzazione di recinzione;
  • manutenzione o sostituzione di parti impiantistiche o strutturali di un fabbricato;
  • piccole o grandi ristrutturazioni edilizie;
  • costruzione di un edificio, grande (casetta, villa, palazzo, capannone) o piccolo (garage, tettoia, deposito attrezzi);
  • realizzazione stradina d’accesso alla baita o realizzazione delle reti tecnologiche - acqua, gas, fognatura,  ecc. - di casa.


Chi è il committente?
Il committente viene definito dal decreto legislativo n°81/2008, come “…soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione …”.
Assume automaticamente la funzione di committente chi (per esempio):

  • da proprietario di una villetta, affida i lavori di tinteggiatura interna od esterna;
  • da locatario di un appartamento, affida i lavori di rifacimento del bagno;
  • da amministratore di condominio, affida i lavori di rifacimento del manto di copertura o di isolamento a cappotto dei muri;
  • da titolare d’impresa, affida i lavori di sistemazione degli uffici o di ampliamento della zona produttiva del suo capannone aziendale;
  • da proprietario di un lotto edificabile, affida i lavori di costruzione della sua nuova casa.

Essendo il committente colui che sottoscrive il contratto d’appalto con l’impresa, sostiene il costo dei lavori e costituisce il soggetto destinatario dell’opera, pensare che il committente non si debba occupare di quanto succede in cantiere in relazione alla salute ed alla sicurezza è sbagliato.
Questi deve assolvere alcuni  obblighi sia durante la progettazione che durante l’esecuzione dell’opera.
All’avvio della progettazione, il committente, valutata l’eventuale presenza di 2 o più imprese per l’esecuzione dei lavori, deve designare il Coordinatore per la sicurezza.


Quali sono gli obblighi del coordinatore per la sicurezza?
Il coordinatore deve essere in possesso di un adeguato titolo di studio (geometra, perito industriale, ingegnere, architetto, dottore forestale, geologo, ecc.) e di una specifica abilitazione che si fonda sull’esperienza e sul superamento di un impegnativo percorso formativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in edilizia, oltre ad un aggiornamento periodico obbligatorio.
Il committente deve accertare tali requisiti. Il coordinatore affianca il committente durante l’intera fase di progettazione  elaborando un progetto della sicurezza dell’opera - il Piano di Sicurezza e di Coordinamento - ed un fascicolo per le future manutenzioni - il Fascicolo Tecnico -  nonché durante l’esecuzione dell’opera, con una sorta di Direzione Lavori della sicurezza, che gli consente di verificare l’applicazione delle procedure di sicurezza programmate a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Il progetto della sicurezza elaborato dal coordinatore non è solo un’analisi dei rischi dell’opera e del cantiere, ma anche un insieme di disposizioni che impongono alle imprese esecutrici l’adozione di misure di prevenzione e protezione a favore degli operai, che vanno conosciute per tempo.
Spetterà successivamente alle imprese prendere atto, nella formulazione delle proprie scelte operative, delle prescrizioni fissate dal coordinatore.
La figura del coordinatore è quindi molto importante nella gestione complessiva del cantiere e perciò il committente deve comunicare alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore in modo che venga anche accuratamente riportato sul cartello di cantiere.

Proprio per la sua responsabilità di programmatore e controllore della sicurezza, la figura del coordinatore va notificata ai soggetti esecutori e resa pubblica agli stessi organi di vigilanza e ai terzi anche con il cartello
di cantiere.
Il coordinatore garantisce infatti il committente nella misura in cui esercita correttamente le sue funzioni. Perciò il committente deve esercitare un controllo sul suo operato, anche “prendendo in considerazione” i documenti prodotti e controllando la sua presenza in cantiere durante la costruzione dell’opera.
Anche per questo la figura del Coordinatore non va scelta su basi speculative, bensì di competenza e serietà professionale.

Egli dovrà verificare attentamente l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Questa verifica viene effettuata principalmente attraverso il controllo della seguente documentazione:


Per le imprese

  • una dichiarazione con il nominativo dei soggetti dell’impresa affidataria, con le specifiche mansioni, incaricati all’obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza sui lavori assegnati;
  • il certificato della Camera di Commercio – C.C.I.A.A.;
  • il documento che attesta il regolare versamento dei contributi assicurativi a favore degli operai (D.U.R.C.);
  • il documento di valutazione dei rischi dell’impresa – D.V.R. – o per imprese con meno di 10 addetti una autocertificazione;
  • una dichiarazione del datore di lavoro che l’impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdizione dell’attività per fatti collegabili a violazioni in materia di sicurezza o di impiego di lavoro irregolare;


Per i lavoratori autonomi (soggetti privi di lavoratori subordinati)

  • il certificato della Camera di Commercio – C.C.I.A.A.;
  • il documento che attesta il regolare versamento dei propri contributi assicurativi ( D.U.R.C.);
  • una dichiarazione del lavoratore autonomo  ove si attesta che le macchine, attrezzature e opere provvisionali sono conformi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione.

Il coordinatore della sicurezza richiede inoltre alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo dei dipendenti distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Prima dell’inizio dei lavori, il coordinatore della sicurezza deve informare gli organi di vigilanza (Direzione Provinciale del Lavoro ed Azienda per i Servizi Sanitari) del prossimo allestimento di un cantiere, inviando la notifica preliminare (ad esclusione di alcuni casi da valutare).

Successivamente il committente deve trasmettere alla Amministrazione che ha rilasciato il titolo a costruire (di solito il Comune) i seguenti documenti:

  • copia della notifica preliminare;
  • copia del documento che attesta il regolare versamento dei propri contributi assicurativi (D.U.R.C.);
  • una dichiarazione dove attesta di avere svolto la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, dell’organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.


L’efficacia del titolo che abilita alla costruzione dell’opera viene sospesa in assenza di:

  • piano di sicurezza e di coordinamento;
  • fascicolo dell’opera;
  • notifica preliminare;
  • D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

La legge consente che il committente trasferisca i suoi obblighi e le conseguenti responsabilità, parzialmente o totalmente al Responsabile dei Lavori Il passaggio dei poteri è una fase delicata che va gestita con attenzione.


Il Committente può farsi sostituire?
Il passaggio dei poteri è una fase delicata che va gestita con attenzione.
Si ritiene che l’incarico, o delega, debba essereeffettuato fino dal momento dell’incarico del progettista dell’opera e osservi i seguenti caratteri essenziali:

  • che risulti da un atto scritto con data certa;
  • che il responsabile dei lavori sia in possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza nel campo specifico – ad esempio è possibile associare la funzione di responsabile dei lavori a quella del progettista e direttore dei lavori dell’opera;
  • che al responsabile dei lavori vengano descritti e trasferiti i poteri di organizzazione, gestione, controllo previsti a carico del committente ed i corrispondenti poteri  di spesa;
  • che l’incarico, o delega, sia accettato per iscritto.

Si ribadisce infine,  come cita l’art. 93, comma 1 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che:
“...Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori…” quindi compiti e responsabilità vanno
chiaramente individuati.


Tre principi essenziali per garantire la realizzazione dell’opera in sicurezza:

  1. se non si possiede una accettabile formazione tecnica in materia di edilizia e di sicurezza nei cantieri,è preferibile incaricare un Responsabile dei Lavori;
  2. individuare la figura del coordinatore alla sicurezza, quando dovuta, non su una base puramente economica che privilegi “l’onorario più basso possibile”, ma sulla base di una comprovata esperienza e serietà professionale del soggetto;
  3. per la gara d’appalto, prescegliere imprese di riconosciuta capacità tecnico-professionale, di cui sia nota la dedizione nella applicazione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere.