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50% - Mobili ed arredo



Prorogato a tutto il 2024 il Bonus (50%) sui mobili. Di seguito cinque fondamentali consigli per non sbagliare:


1. I lavori in casa per ottenere l'agevolazione. L'agenzia delle Entrate conferma che i lavori edilizi ai quali abbinare la detrazione sui mobili devono essere – quanto meno – di manutenzione straordinaria. Il problema è che non esiste un elenco di interventi e ogni contribuente dovrà orientarsi caso per caso. Ad esempio, la tinteggiatura delle pareti o il cambio di una serratura non danno diritto al bonus mobili, mentre rientra il rifacimento integrale del bagno con sostituzione delle tubature o il rifacimento del tetto in una villetta monofamiliare. La circolare 11/E/2014 ammette anche gli interventi finalizzati al risparmio energetico, purché si tratti della sostituzione di elementi essenziali degli impianti tecnologici con altri che permettano di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente. Via libera, quindi, ai mobili abbinati al cambio della caldaia o all'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di una casa monofamiliare.

2. L'acquisto del box e il risparmio energetico non danno diritto allo sconto. La circolare 11/E/2014 fissa due paletti per i presupposti che danno diritto al bonus del 50%: l'acquisto del box non consente di acquistare i mobili e gli elettrodomestici con lo sconto fiscale e lo stesso discorso vale anche per i lavori finalizzati al risparmio energetico (come per esempio la sostituzione di serramenti e infissi o l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda) che fino al 31 dicembre fanno accedere all'agevolazione del 65 per cento. Quindi chi compra o realizza box o posti auto non ha diritto al bonus mobili. E anche chi fa interventi di riqualificazione energetica non può ottenere la detrazione per mobili ed elettrodomestici perché quest'ultima viaggia di pari passo con la detrazione sul recupero edilizio.

3. La spesa massima e la data di acquisto. La detrazione sugli arredi è riservata a chi beneficia dello sconto fiscale del 50% per il recupero edilizio: siccome quest'ultima detrazione si applica alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, le Entrate chiariscono che si possono comprare i mobili quest'anno anche in relazione a interventi edilizi eseguiti – ad esempio – nell'autunno del 2012. È una conferma importante, perché non tutti i Caf si erano attestati su questa linea. Resta comunque un limite generale: il totale della spesa per mobili ed elettrodomestici è sempre 5.000 Euro.

4. Scontrino anche senza codice fiscale. Il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è riconosciuto solo se si paga con strumenti tracciabili: bonifico «parlante» (con l'indicazione della causale del versamento, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e della partita Iva o del codice fiscale del rivenditore) oppure utilizzo della moneta elettronica (carta di credito o bancomat). Nel secondo caso, il pagamento può risultare più semplice e ma bisogna fare attenzione alla documentazione da conservare nel caso in cui il rivenditore non emetta la fattura. La circolare 11/E/2014 spiega che lo scontrino con il codice fiscale dell'acquirente e l'indicazione di «natura, qualità e quantità» dei beni acquistati equivale a tutti gli effetti alla fattura. Ma è valido anche lo scontrino senza codice fiscale a condizione però che riporti le indicazioni sul tipo e il numero di mobili o elettrodomestici acquistati e sia riconducibile al titolare del bancomat «in base alla corrispondenza con i dati di pagamento», per esempio dall'esercente, dall'importo, dalla data e dall'ora in cui è avvenuta la transazione.

5. Mobili acquistati all'estero. Nessun discrimine per i mobili acquistati all'estero. A patto che siano rispettate tutte le altre condizioni per accedere allo sconto fiscale, la circolare 11/E/2014 ammette al bonus anche gli acquisti di arredo o elettrodomestici avvenuti fuori dal territorio italiano. La circolare dettaglia anche la procedura da seguire per il pagamento con bonifico nel caso assai probabile che il rivenditore non abbia un conto corrente in Italia. Va bene un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) che dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal Paese estero. Anche in questa circostanza, attenzione a conservare la ricevuta di bonifico insieme alla ricevuta di acquisto: documenti utili in vista di un eventuale controllo del fisco nei prossimi anni.

[fonte Il Sole 24 ore]